Composizione degli Organi Sociali

Presidente Signora Daniela Lorenzi;
Vice Presidente Signora Filomena Loreto;
Tesoriera Signora Annita Modolo;

Componenti del Consiglio Direttivo in carica fino all’approvazione del bilancio 2015:
Lucia Corna, Maria Pia Urso, Annita Modolo, Daniela Lorenzi, Pia Orsini, Filomena Loreto, Raffaella Fenoglio, Laura Mingione, Stella Castellazzi.

STATUTO

Art. 1 Denominazione
È costituita l’Associazione denominata “P.E.N.E.L.O.P.E. – Gruppo donne del Ponente per le pari opportunità.”
Tale Associazione è costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale 15/92 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Art. 2 Sede
L’Associazione ha sede in Via XX Settembre n.17 a Bordighera (IM).

Art. 3 Durata
La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e scopo
P.E.N.E.L.O.P.E. è un’associazione apolitica, e aconfessionale, senza fini di lucro, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne, assicura la tutela sul territorio del Ponente Ligure dei diritti dei soggetti svantaggiati, con particolare riguardo alla condizione femminile, è strutturata democraticamente e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale
L’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E.:
a) crede alla pace, non riconoscendo alla guerra la possibilità di risolvere i conflitti economici, sociali e politici;
b) crede nella cultura e nell’istruzione;
c) crede allo sviluppo eco-sostenibile del pianeta;
d) crede nella tutela dei diritti inviolabili della persona sanciti dalla costituzione e dai principali trattati internazionali;
e) crede al diritto alla felicità dell’essere umano ed è contro ogni tipo di discriminazione.
L’Associazione gode di piena autonomia amministrativa, gestionale e contabile.
In particolare, nell’ambito di questo settore, l’Associazione si propone di elaborare progetti e interventi e vigilare sull’applicazione della normativa vigente a sostegno di soggetti svantaggiati, nello specifico donne e bambini.
I progetti dell’Associazione si rivolgeranno prevalentemente nel settore culturale e sociale, scolastico, sanitario.
L’Associazione potrà inoltre attivare campagne d’informazione, comunicazione e denuncia ed elaborare strategie volte a promuovere interventi sul territorio delle istituzioni, imprese pubbliche e private, e dei sindacati .
Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale l’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni per lo sviluppo d’iniziative che s’inquadrino nei suoi fini.
Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d’azione, progettazione ed operatività, nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
L’organizzazione potrà avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento (L.266/91).

Art. 5 I soci
Possono far parte dell’associazione P.E.N.E.L.O.P.E. tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari e che condividono le idee che animano l’associazione.
I soci si dividono in:
1) Soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’associazione;
2) Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’associazione, previa presentazione di formale richiesta scritta;
3) Soci onorari: si considerano tali coloro i quali che sono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’Associazione o per la positiva immagine che con la loro presenza possono arrecare.
4) Soci volontari: quelli che partecipano direttamente alla vita attiva dell’associazione e per i quali la stessa stipula polizze assicurative indicate dalla legge.
Le prestazioni degli aderenti sono fornite a titolo gratuito.
L’adesione all’associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità previste dall’art. 6.

Art. 6 Assunzione della qualifica di socio
Sono soci fondatori tutti colori che partecipando all’assemblea costituente, decidono di far parte dell’Associazione e contestualmente effettuano il pagamento della quota associativa così come deliberato dall’assemblea costituente.
Sono soci ordinari tutti coloro che presentano formale richiesta al Consiglio Direttivo e che effettuano regolare versamento della quota associativa annuale, così come deliberata dal Consiglio Direttivo.
La domanda deve contenere: nome e cognome, data e luogo di nascita, il recapito e l’espressa volontà di far parte dell’associazione, con l’accettazione del presente statuto e dei regolamenti approvati.
Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza firma dell’interessato, non saranno prese in considerazione.
La qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all’interessato.
Il socio s’impegna in seguito a pagare la quota annuale stabilita dal consiglio Direttivo.
La quota, o il contributo associativo, non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.
Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili.
La Segreteria provvederà a consegnare un’apposita tessera di adesione all’interessato.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto:
1) a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
2) a partecipare all’assemblea con diritto di voto e ad accedere, a seguito di regolare candidatura, alle cariche associative;
3) ad accedere ai registri dell’Associazione e agli atti ufficiali che sono pubblici;
4) alla garanzia di recesso senza oneri a proprio carico.
I soci sono tenuti:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a versare la quota associativa come da presente statuto;
c) a mantenere sempre un comportamento in linea con gli scopi e le attività dell’associazione e del consiglio direttivo.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 Perdita della qualifica di socio
Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:
• decesso;
• dimissioni volontarie;
• sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
• mancato versamento della quota associativa per un anno;
• comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali, materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione.
L’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli aderenti.

Art. 9 Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono: a)l’Assemblea dei soci; b)il Consiglio Direttivo; c)il Presidente dell’associazione; d) il Vice Presidente dell’Associazione; e)il Segretario; f)il Tesoriere.

Art. 10 L’assemblea dei Soci
1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Organizzazione.
2. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Organizzazione ed in caso di sua assenza dal Vice- Presidente. In caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
3.La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Organizzazione.
4.La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima
convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.
5.L’Assemblea ordinaria viene convocata per l’approvazione:
• del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
• della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’anno precedente.
6. L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.
7. Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.
8. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice delle presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza in prima convoca di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e quello per lo scioglimento dell’organizzazione come previsto dall’art.23.

Art. 11 Compiti dell’Assemblea
• L’Assemblea ordinaria:
a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
b) approva i bilanci, preventivo e consuntivo, e i programmi di attività;
c) delibera su ogni altra questione, posta all’ordine del giorno, inerente la gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
d) ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza.
L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
• L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modifiche allo statuto;
b) delibera lo scioglimento dell’Associazione.
In via straordinaria, l’Assemblea delibera, in prima convocazione con la presenza dei ¾ dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Art. 12 Il patrimonio dell’associazione
Il patrimonio sociale è in ogni momento costituito dal saldo positivo del bilancio patrimoniale esistente e può consistere in beni mobili e beni immobili, contributi, donazioni e lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, ogni altro tipo di entrate.
I mezzi destinati al conseguimento degli scopi sociali derivano:
a)dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo;
b)dagli avanzi netti delle manifestazioni organizzate per ciascuna delle quali dovrà essere redatta apposita contabilità separata, il cui saldo dovrà essere riportato nelle registrazioni contabili generali;
c)dagli eventuali proventi del patrimonio sociale.
e)da quote di contribuzione straordinaria o di ripiano del deficit eventualmente richieste dal Consiglio Direttivo;
d)da ogni altro provento, in denaro o in natura, derivante da elargizioni liberali, donazioni o lasciti, previa accettazione formale da parte de Consiglio Direttivo che ne attesti la volontà di contribuzione alle finalità sociali.
L’associazione P.E.N.E.L.O.P.E.:
o vieta qualsiasi forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, o, in mancanza secondo le disposizioni del codice civile, secondo quanto dettato dall’articolo 22 del presente statuto;
o si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 13 L’anno finanziario
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, che devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro la fine del mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 gg. precedenti la seduta per essere consultato da ogni associato.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art.4.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’amministrazione ed alla gestione dell’Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre (3) membri ad un massimo di 9 (nove), compreso il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere.
I consiglieri sono eletti dall’assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.
Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito e volontario. Viene previsto un rimborso spese ai componenti del consiglio impegnati in progetti approvati dal Direttivo.
I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere a maggioranza assoluta.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ferme restando altre competenze già indicate dallo statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) stabilire, dal secondo esercizio, l’importo della quota associativa annuale;
b) disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
c) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
d) provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, rendendo il conto della gestione all’assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
e) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione sottoponendolo all’approvazione dell’assemblea dei soci;
f) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’assemblea dei soci;
g) curare, e deliberare, l’attuazione delle attività e delle iniziative dell’associazione, in particolar modo delle linee programmatiche approvate in assemblea dei soci;
h) stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;
i) decidere in merito all’apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l’amministrazione;
l) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l’ordinaria amministrazione;
m) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 (tre) volte all’anno su convocazione del Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno i 2/3 dei consiglieri.
In quest’ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.
Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione via mail da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, ovvero mediante affissione in sede.
Tali formalità non sono necessarie se data e modalità sono indicate alla fine di ciascuna riunione con tutti i consiglieri presenti.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri, e vota a maggioranza semplice.
In seno al consiglio non è ammessa delega.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.
I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Di ogni delibera di Consiglio si deve redigere apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario sul libro dei verbali del consiglio direttivo; in caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti un segretario.

Art. 15. Il Presidente dell’associazione
Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione e dura in carica tre anni. Egli coordina l’attività del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, prendere tutte quelle iniziative rientranti nell’ordinaria amministrazione che ritenga urgenti e necessarie per il raggiungimento delle finalità sociali, salvo ratifica delle stesse da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima seduta utile.
Egli cura gli interessi dell’associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:
a) cura l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;
b) assume diritti e obblighi per conto dell’associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo e/o dall’assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
d) sovrintende e controlla l’operato del Segretario e del Tesoriere;
e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell’associazione, sottoponendole poi all’approvazione del consiglio direttivo;
f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell’associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto

Art. 16 Il Vice Presidente dell’associazione
Il Vice Presidente dell’associazione rappresenta l’associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Egli sostiene il presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.
Il Vice Presidente non può delegare funzione delegate senza l’autorizzazione del Presidente dell’associazione. Con apposita procura del Presidente il Vice Presidente può intervenire personalmente tutte le volte stabilite.
Art. 17 Il Segretario
Il Segretario è scelto dal consiglio direttivo fa i suoi membri.
Egli dirige gli uffici di segreteria dell’associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli è affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.
In particolare si occupa di:
a)curare la tenuta dei verbali, della corrispondenza e della documentazione dell’Associazione.
b)provvedere alla diramazione delle convocazioni.
Valgono per il segretario le cause di decadenza previste per i consiglieri ma egli decade dal suo ufficio qualora non sia ritenuto all’altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 Il Tesoriere
Il Tesoriere è scelto dal consiglio direttivo fa i suoi membri.
Il Tesoriere redige materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendo poi al consiglio direttivo, con apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, sarà fatta proprio dal presidente.
In particolare si occupa di:
a)provvedere alla gestione delle entrate
b)provvedere, con firma singola o abbinata a quella di altro membro del Consiglio Direttivo, alle spese ordinarie dell’as¬sociazione.
c)provvedere, con firma abbinata a quella del Pre¬sidente o del Vicepresidente, alle spese straordina¬rie dell’associazione.
Valgono per il Tesoriere le cause di decadenza previste per i consiglieri ma egli decade dal suo ufficio qualora non sia ritenuto all’altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 Il Collegio dei Revisori
Ove disposto di legge e per delibera dell’Assemblea venga nominato il Collegio dei Revisori, questo si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche tra i non soci, nominati e funzionanti ai sensi di legge.
Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea.

Art. 20 Assicurazioni
Gli aderenti all’Organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 21 Modifiche dello Statuto
1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 22 Scioglimento dell’organizzazione
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 23 Norma di rinvio
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge dell’11 agosto 1991 e alla legislazione regionale sul volontariato.

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